(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 16 del 20 aprile 2005)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  25  della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79,
come  da  ultimo  modificato  dall'Art.  7,  comma 119,  della  legge
regionale  26 febbraio 2001, n. 4, il quale stabilisce che il riparto
dei  finanziamenti  a  favore  delle  associazioni di rappresentanza,
assistenza  e tutela del movimento cooperativo «e' effettuato tenendo
conto  del  numero  degli  occupati e del fatturato complessivo delle
cooperative associate»;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n.
0165/Pres.  con  il  quale  e' stato approvato il «Regolamento per la
concessione   dei   finanziamenti  a  favore  delle  associazioni  di
rappresentanza,  assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
all'Art.  7,  comma 119  della  legge  regionale  n. 4/2001», come da
ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 9 marzo
2004, n. 062/Pres.;
    Visto   in   particolare   l'Art.   5,  comma 2,  lettera c)  del
Regolamento predetto che prevede che la ripartizione del 25 per cento
dell'importo  complessivo  avvenga  «...  in proporzione al fatturato
complessivo delle cooperative associate a ciascuna associazione quale
si    ricava    dal   bilancio   delle   stesse   depositato   presso
l'amministrazione regionale e relativo all'esercizio chiuso nell'anno
precedente    alla   domanda   od   al   31 dicembre   dell'esercizio
immediatamente precedente a quest'ultimo ...»;
    Visto  il  comma 5  dell'Art.  11 della legge regionale 15 maggio
2002,  n.  13  che  ha  modificato  l'Art. 7 della legge regionale n.
79/1982  sopprimendo  l'obbligo in capo alle cooperative del deposito
presso l'amministrazione regionale del bilancio di esercizio;
    Considerato  che  e'  in  corso  di  predisposizione  la  riforma
organica della normativa sulla cooperazione;
    Ritenuta  nelle  more  dell'adozione  della  riforma ed alla luce
della  novella  introdotta  dalla  citata legge regionale n. 13/2002,
l'opportunita',   per  correntezza  e  celerita'  amministrativa,  di
proporre  l'ulteriore  adozione  di modifiche al testo regolamentare,
nel  rispetto  della  disposizione  di  cui  all'Art.  25 della legge
regionale n. 79/1982;
    Visto  l'Art.  30  della  legge  regionale  20 marzo  2000, n. 7,
concernente  «Testo  unico  delle  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso»;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 11 marzo 2005,
n. 493;
                              Decreta:

    Sono  approvate  le  modifiche al «Regolamento per la concessione
dei  finanziamenti  a  favore  delle  associazioni di rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo di cui all'Art. 7,
comma 119,  della  legge  regionale n. 4/2001», approvato con decreto
del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 30 marzo 2005
                                ILLY